A seguito di numerose domande relative alla TARES, riporto di seguito gli articoli del Regolamento TARES (che potete scaricare per intero dal nostro sito, o da quello del Comune) che rispondo alla maggior parte delle domande che mi sono state poste, tipo:
– come faccio a non pagare la TARES se non ci vive nessuno in quella casa?
– ho diritto a una riduzione se vengo solo l’estate?
La risposta a queste e altre domande simili la trovate qui sotto.
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari (non i singoli locali di un’unità immobiliare) adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all’esercizio dell’attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori ;
e) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
f) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;
g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
i) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine esiliali limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore ai 1,5 metri
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 20 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 vengono concesse a condizione che il soggetto dichiari di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 Dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno successivo.
5. Suddetta istanza sarà valida anche per glia anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con l’obbligo per il soggetto passivo di comunicare tempestivamente al Comune, la cessazione dello svolgimento della attività di compostaggio.
6. Sia l’istanza di richiesta di riduzione che quella di cessazione verrà tempestivamente comunicata del Comune al soggetto gestore il servizio raccolta rifiuti.
7. Con la presentazione della istanza sopra citata il contribuente autorizza altresì il comune e il soggetto gestore il servizio di raccolta a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 24. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche dovrà essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 80% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 30/01 dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l’obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino;
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 6 mesi l’anno.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza i atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio delle attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e quarto comma dell’art. 23.
Art. 27. Cumulo di riduzioni .
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Così nel caso in cui si applicassero due riduzioni al 30%, la riduzione complessiva non è del 60%, ma del 51% .
3. Non sono applicabili più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.
Nessun commento