La TARES è illegittima !?

 

In quasi tutte le regioni della penisola fioccano i ricorsi al TAR contro l’odiata tassa TARES. Comuni come Bari Sardo che hanno deciso di applicare questo salasso anziché tornare alla vecchia TARSU, non solo devono fare i conti con la rabbia dei cittadini che non ne possono più, ma, da ultimo, verranno chiamati di fronte ai tribunali amministrativi. Queste azioni giudiziali sono state intraprese dai cittadini vessati e dalle associazioni di categoria che si sono schierate affianco ai propri iscritti, come Confartigianato, Adiconsum, Confindustria, Confcommercio ecc. ecc.

Ma per quale motivo questa tassa sarebbe illegittima??

Secondo i ricorrenti questa tassa prima di tutto non sarebbe rispettosa del principio 53 della Costituzione secondo cui “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Altro motivo di ricorso sarebbe rappresentato da un divario eccessivo che vi è tra la quota a carico delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche. Questi divari in alcuni comuni sarebbero eccessivi.

Ancora, altri ricorrenti hanno ravvisato nell’applicazione di questa tassa la violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) il quale prevede che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

Inoltre, in alcuni casi, il pagamento della TARES 2013 si sovrappone a quello relativo alla TARSU 2012, con notevole aggravio finanziario per i contribuenti. La legge, invero, consente al Comune di posticipare l’acconto TARES 2013 a una data successiva all’approvazione delle tariffe del tributo. Invece, così facendo il ritardo del Consiglio comunale viene fatto gravare sui contribuenti.

Altri motivi di impugnazione sono stati ravvisati sui metodi di calcolo, perché è stato sostenuto che la TARES, nel modo in cui è calcolata, nasconderebbe una piccola patrimoniale, ossia l’esatto contrario della finalità di questa tassa!!!

E allora, nell’incontro di ieri, al mio appello fatto alla politica e ai rappresentanti delle categorie di far qualcosa, di sostenere questa battaglia non abbiamo avuto nessuna risposta!!!
Non si è andati oltre il comizietto che avrebbe dovuto avere come argomento quello dell’eccessiva tassazione verso imprese e consumatori. Ma la cosa più grave è che i rappresentanti delle categorie produttive non si sono degnati minimamente di affrontare il problema. Vorrei dire a queste persone che dirigono associazioni di categoria come Confindustria, Confcommercio ecc, che si definiscono rappresentative, che la rappresentanza non significa solo “quota associativa” da parte dei privati ma anche “dovere di tutela” dei settori che rappresentano!!!

Ma se qualcuno volesse documentarsi di persona, qui di seguito allego alcuni dei tanti link che danno un’idea sui rimedi esperibili ora, a danno fatto.

http://www.primocanale.it/video/tares-a-genova-fepag-ascom-fara-ricorso-al-tar-57362.html

http://cefaluweb.com/2013/11/29/il-consiglio-comunale-conferma-la-tarsu-scampato-il-pericolo-tares-ma-si-paga-il-14-in-piu/

http://www.bologna2000.com/2013/11/18/tares-alternativa-civica-ricorso-al-tar-di-unindustria-contro-le-tariffe-di-bagnolo/

http://www.fombio.com/notizia.php?NewsID=6781

http://www.tenews.it/giornale/2013/11/12/tares-marina-di-campo-50837/

http://valorizzazionedicasteldisasso.blogspot.it/2013/09/il-pagamento-della-tares-e-illegittima.html

Ivan

1Comment
  • Otello
    Postato alle 19:44h, 18 febbraio Rispondi

    In merito alla questione che riguarda la TARES, bisogna dire innanzitutto che è illegittimo farla partire dall’anno 2013, perchè se è vero che tale balzello è stato istituito con il decreto legge 201 del 2011 e successive integrazioni, è vero anche che all’art. 14, comma 22 si stabilisce che il regolamento è da adottarsi ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo n°446 del 1997.

    E se è chiaro questo punto, bisogna aggiungere che tale regolamento deve essere adottato dai Consigli comunali per individuare le tariffazioni, le detrazioni etc.. Ma se si va a leggere il suddetto art. 52 del d.l. 446 si scopre che al comma 2 – i regolamenti non hanno effetto e non possono avere effetto, prima del 1° gennaio dell’anno successivo”!

    Perciò, alla luce di quanto stabilito dallo stesso decreto che istituisce la Tares e che per tale regolamento rimanda al decreto 446, tali decisioni non possono avere alcun effetto, prima del 1° gennaio dell’anno successivo.

    Probabilmente il legislatore non poteva immaginare in quel lontano 2011 che per vedere entrare in vigore la norma sarebbero dovuti passare altri due anni, ed arrivare appunto all’ottobre 2013 !!!

    Infatti, se il suddetto regolamento è stato deciso e ratificato tra il luglio e l’ottobre 2013 non può avere alcun effetto prima del 1° gennaio del 2014 e non può essere in alcun caso applicato per l’anno 2013.

    TRA LE ALTRE COSE, QUESTO E’ UN REGOLAMENTO PARADOSSALE, PERCHE’ DISCIPLINA UN TRIBUTO CON MODALITA’ CHE NON POSSONO ESSERE ATTUATE, PERCHE’ PROPRIO NEL CASO DI EVENTUALI DETRAZIONI, COME SI POTREBBERO DIMOSTRARE QUELLE PER IL 2013???

    Ma c’è di più, perché è la stessa legge che vieta la retroattività dei tributi, quindi gli effetti del regolamento non possono essere retroattivi. L’art.11 delle pre-leggi sancisce infatti, espressamente il divieto della retroattività delle disposizioni normative ed ancor più quando è possibile la deroga con leggi successive, il divieto è inderogabile e tassativo, come da giurisprudenza costante, per le norme di natura regolamentare come in questo caso.

    Le nuove tariffe quindi dipendono da un regolamento che può avere effetto solo per l’anno successivo”.

    In buona sostanza, per il 2013, sono convinto che il Comune non possa richiedere la nuova tariffa maggiorata ma soltanto quella della Tarsu applicata nel 2012 e aggiungo che se non farà così, ci saranno molti ricorsi alla Commissione Tributaria e molte somme da restituire agli utenti!

Scrivi commento